Il D.lgs. 33/2013 (cd.Decreto Trasparenza) recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” all’art. 2 bis co.3 stabilisce che la medesima disciplina in tema di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni si applichi “in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea,… alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”. Per trasparenza si intende l’accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
L’ANAC inoltre nelle FAQ relative alla trasparenza precisa “Gli enti di diritto privato accreditati dal servizio sanitario nazionale che abbiano un bilancio superiore ai 500.000 euro, attesa la rilevanza pubblicistica delle prestazioni erogate in nome e per conto del SSN sono assoggettati agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l’attività di pubblico interesse svolta”.
I costi contabilizzati relativi ai servizi erogati agli utenti sono ricavabili dal bilancio pubblicato nella presente sezione alla voce “Bilanci”.
Accesso civico semplice
L’accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati soggetti a pubblicazione obbligatoria in base al D.lgs. 33/2013 e a quanto stabilito dall’ANAC. La richiesta di accesso civico deve essere presentata alla Segreteria di Direzione, all’indirizzo direzione@radiologiacarnica.com, il quale pubblicherà sul sito istituzionale il documento entro 30 giorni dalla richiesta. La richiesta di accesso civico non deve essere motivata ed è gratuita.
Accesso civico generalizzato
L’accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque di accedere ai dati e i documenti, relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (interessi pubblici o privati previsti dall’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013). Le richieste non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. Le richieste devono essere inoltrate alla Segreteria di Direzione, all’indirizzo direzione@radiologiacarnica.com, e verranno valutate al fine di prevedere l’accoglimento, il rifiuto, il differimento o la limitazione delle stesse. Della decisione presa sarà data espressa motivazione.
Al momento non sono pervenute richieste di accesso civico e quindi non è ancora stato predisposto un registro degli accessi.
La Radiologia Carnica ha adottato il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, attuato con D.Lgs.101/2018.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)
Dott.ssa Morandini Elena
elenamorandini.dpo@gmail.com
La sicurezza dei pazienti è una priorità per la Radiologia Carnica, che si pone a garanzia della qualità e dell’equità delle cure prestate. Per il suo perseguimento è necessario l’impegno di tutte le figure professionali, attraverso programmi di governo clinico e di miglioramento continuo della qualità che pongono al centro le necessità dei cittadini e valorizzano il ruolo e la responsabilità degli operatori della sanità.
Il sistema di segnalazione degli eventi da parte degli operatori sanitari, chiamato anche incident reporting, rappresenta uno strumento indispensabile per aumentare la conoscenza delle cause e dei fattori che hanno contribuito al verificarsi di un evento avverso in base al principio dell’imparare dall’errore. L’incident reporting consente ai professionisti sanitari di descrivere e comunicare eventi avversi (“eventi inattesi correlati al processo assistenziale e che comportano un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile” – Ministero della salute, 2011) e near miss (“errori che hanno la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente” – Ministero della salute, 2011), la cui analisi permette di individuare i rischi del sistema e di intraprendere le azioni correttive in grado di determinare un miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure.
Garantire la sicurezza delle cure ai pazienti attraverso la prevenzione e la gestione del rischio clinico richiede un cambiamento della cultura organizzativa e professionale che trasformi l’”errore” da qualcosa da nascondere ad una risorsa utile da analizzare per migliorare le conoscenze ed adottare le misure volte a ridurre la probabilità che si ripeta.
La seguente relazione relativa alla sicurezza delle cure e alle azioni di miglioramento individuate (art. 2 comma 5 Legge 24/2017) descrive schematicamente l’area di interesse delle segnalazioni, il numero e la tipologia di approfondimenti attuati e il numero di azioni di miglioramento messe in atto sulla base delle criticità emerse. Inoltre, sono riportate anche le segnalazioni relative ad altri flussi informativi di interesse per la sicurezza delle cure e la gestione del rischio riconducibili sia a segnalazione da parte di operatori sanitari che da parte dell’utenza e i dati relativi a tutti i risarcimenti liquidati in conseguenza di danni biologici subiti da pazienti nell’ultimo quinquennio (come da art. 4, comma 3 della legge 24/2017).
La Radiologia Carnica, nel rispetto della normativa vigente, dichiara che nell’anno 2022, non vi sono state segnalazioni di reclami effettuati all’URP attinenti a tematiche di rischio clinico e sicurezza del paziente.
REGIME CONVENZIONATO (SSN)
Per le prestazioni ambulatoriali prioritarizzate i tempi previsti sono:
- U= urgente: prestazioni non differibili, erogate di norma entro 24 ore.
- B= breve (priorità alta): il tempo di attesa deve essere inferiore o uguale a 10 giorni;
- D= differita: il tempo di attesa non deve superare 30 giorni per le visite specialistiche e 60 giorni per gli accertamenti diagnostici;
- P= programmata: il tempo di attesa non deve superare 180 giorni. Per alcune specifiche prestazioni ritenute di particolare rilevanza è previsto un tempo massimo di 120 giorni
Per una maggiore informazione in merito ai tempi di attesa delle prestazioni in regime convenzionato (SSN), vi invitiamo a consultare direttamente il sito ufficiale dell’Azienda Sanitaria cliccando al seguente link
OIV E-HEALTH SRL
Dott. Guarneri Salvatore
Amministratore Delegato
C.F GRNSVT62T02H792R